10 gennaio 2005

SOLONE

Se Esiodo si era limitato ad avere un desiderio di giustizia, Solone prova concretamente a fare giustizia, pur con i suoi limiti. Per questo abolisce la schiavitù per debiti.

Oggi in Italia non c’è la schiavitù per debiti, nel nostro ordinamento non è prevista alcuna pena detentiva per chi non paga un debito. È previsto il pignoramento, effettuato però dal tribunale e non dal creditore, che se lo fa commette più do un reato.

L’ufficiale giudiziario, per eseguire il pignoramento, deve avere il titolo esecutivo, che può essere la sentenza di un tribunale, una cambiale o un assegno.

Pignoramento: vincolo apposto dall’ufficiale giudiziario sui beni mobili (oggetti), immobili (cose) o crediti (credito del debitore verso un altro) del debitore.

Procedura esecutiva o di espropriazione del debitore: pignoramento per vendita all’asta dei beni, con il cui ricavato si pagano i debiti del debitore.

La pena detentiva può essere inflitta solo ad un imprenditore che va in fallimento e dopo il cui fallimento si scopre che questo è stato provocato (bancarotta semplice o fraudolenta).

Non ci può essere bancarotta se mancano due presupposti:

Per Solone l’omicidio poteva essere doloso, colposo, legittimo. Quest’ultimo si divideva in: