31 gennaio 2005

TRIBUNALI E PROCESSI (2)

L’Areopago aveva come giudici anche gli arconti, in particolare:

L’Eliea aveva si occupava all’inizio solo dei ricorsi, mentre in seguito venne utilizzato anche per le prime istanze. Gli Efeti, magistrati antichissimi, giudicavano su omicidi non volontari. Gli Undici erano 10 estratti a sorte da 10 tribù più un segretario sorteggiato tra tutta la popolazione. Essi svolgevano un ruolo di polizia ed erano molto temuti. Si occupavano delle esecuzioni e delle carcerazioni, che non erano considerate una punizione ma l’attesa della condanna a morte, della tortura o dei lavori forzati. Come giudici si occupavano dei reati meno rilevanti.

Donne, schiavi, meteci e stranieri non avevano la piena capacità giuridica.

Flagranza di reato: momento in cui si sta commettendo il reato.

Per ogni reato il Codice Penale prevede una pena che va da un minimo ad un massimo: il giudice penale stabilisce e motiva la scelta tra minimo e massimo a seconda di tutte le circostanze attenuanti ed aggravanti dimostrate nel corso del processo.

Questa è la graduazione della pena, che non c’era nell’antichità. Comunque l’oscillazione non è scelta dal giudice, ma deve essere dimostrata.

C’è inoltre la possibilità di ridurre la pena minima di 1/3 se la difesa dell’imputato accetta il “rito abbreviato”, cioè il blocco del processo alla fase delle indagini preliminari, e la decisione immediata del Gip senza aprire la seconda fase (pubblica) del processo, il dibattimento. Il Gip decide se ci debba essere il dibattimento (rinvio a giudizio) o se si debba archiviare il processo per mancanza di prove che dimostrino che l’indagato abbia compiuto il fatto.

La pena può essere ridotta anche grazie al “patteggiamento”, un accordo tra difesa e accua prima del dibattimento, in cui l’indagato ammette la sua colpevolezza.

Negli attuali processi italiani esiste la regola dell’applicazione di un beneficio a chi non avvia mai commesso reati in precedenza: la “sospensione condizionale” della pena. Essa prevede che le condanne contro un incensurato per una pena non superiore a 2 anni rimangano sospese per 5 anni: quindi l’imputato non sconta la pena, ma se commette un altro reato nei successivi 5 anni la precedente condanna si somma a quella nuova e la pena si dovrà scontare interamente.

I minorenni godono inoltre del “perdono giudiziale”, ottenibile una sola volta e non applicabile a reati giudicabili dalla corte d’Assise. Esistono anche moltiplicazioni della pena, come nel caso del coinvolgimento di più di 5 persone nello stesso reato, l’aver approfittato di una particolare qualità, carica, posizione nei confronti della vittima, o l’essersi posti volontariamente in condizioni di diminuire le proprie capacità volitive per trovare maggiore coraggio nella commissione del reato.

Le capacità

Il nostro ordinamento giuridico precede la capacità giuridica e la capacità di agire. La capacità giuridica si acquisisce con la nascita ed è l’astratta idoneità ad essere titolari di diritti e doveri. È astratta perché il minore di età, pur avendo diritti e doveri, non può esercitarli autonomamente fino al raggiungimento della maggiore età e fino a quel momento viene rappresentato dai genitori. Se è orfano di entrambi i genitori viene rappresentato da un tutore nominato dal tribunale.

La capacità di agire si acquista solo al raggiungimento della maggiore età e consiste nel poter disporre dei propri diritti e doveri in autonomia (tra queste facoltà c’è il potere di firma). La capacità penale si acquista a 14 anni: dopo essere diventati quattordicenni si può essere imputati per i reati.