14 marzo 2005
LA CITTADINANZA
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Nelle poleis greche la cittadinanza era un privilegio. Chi non la possedeva era:
Xenos: straniero di stirpe greca. L’estraneità è solo di tipo politico, in quanto lo xenos non fa parte della polis, ma il cittadino è libero.
Barbaros: straniero di stirpe non greca. L’estraneità era anche etnica, culturale, mentre quella politica era più accentuata rispetto agli xenoi. Erano considerati douloi, ovvero schiavi. Nel IV secolo a.C. Socrate parlando di loro, dice che non sono schiavi perché ci sono trovati in questa condizione, ma per natura. I Greci si ritengono culturalmente ed etnicamente superiori.
Per gli Xenoi non c’erano difese ed essi non godevano di nessun tipo di
diritto. La cittadinanza, infatti, aveva il diritto di rappresaglia, ovvero
di fare quello che voleva agli stranieri. Questo diritto risaliva all’età
arcaica. In seguito nacquero alcuni istituti di difesa per gli stranieri:
Xenia = istituzione di ospitalità , sancita dai “simbola”, oggetti spezzati a metà, ognuna delle quali era tenuta da uno dei due ospiti, come gli antenati di Glauco e Diomede. Come nel caso dei due eroi omerici, anche i discendenti si sentivano legati all’altra famiglia. Tuttavia questo era solamente un rapporto privato.
Prossenia = adattamento pubblico della Xenia. Il Pirosseno è un cittadino della città che fa da protettore e garante per i cittadini di un’altra città (ad esempio: ad Atene un cittadino ateniese che fa da garante e protettore per i cittadini di Corinto). Si occupava di proteggere i cittadini stranieri di una città e di curare i loro interessi. In caso di necessità li rappresentava in tribunale. Questa carica presentava molti vantaggi: era molto considerato in entrambe le città e spesso acquisiva anche la cittadinanza della città straniera.
Asulia = diritto di asilo nei luoghi sacri. All’inizio era un’istituzione legata al luogo sacro, in seguito si allargò ad ogni posto dove l’individuo che l’aveva ricevuta dal santuario andava. Era tipica degli ambasciatori.
Se gli stranieri non avevano diritti, i meteci, stranieri che stavano stabilmente in città, ne avevano solo alcuni, per ottenere i quali bisognava pagare una tassa:
diritto di svolgere un’attività commerciale;
diritto di possedere terre all’interno del territorio della polis;
diritto di sposare una donna della polis (epigamia).