14 ottobre 2005
IL DIRITTO A ROMA: GLI AVVOCATI
A Roma l’attività degli avvocati era anche attività politica, perché portava a parlare davanti a molta gente ed era un’occasione per dimostrare le proprie capacità, soprattutto per gli homini novi. Cicerone, infatti, prima che grande politico era un grande avvocato.
I giovani ricchi frequentavano sempre la scuola di retorica per avviarsi alla carriera politica e per imparare a parlare in pubblico.
A Roma gli avvocati non erano pagati, o perlomeno potevano ricevere delle ricompense dai clienti, che non ne erano però tenuti.
Oggi in Italia l’unico avvocato “gratis” è il difensore d’ufficio, che è nominato dal Gip. Il difensore d’ufficio tuttavia non lavora gratuitamente, ma è pagato dallo Stato, seppur con un compenso inferiore a quello previsto dal tariffario. Il difensore d’ufficio è obbligato ad accettare l’incarico e non può rifiutarlo. L’indagato può nominare, al posto del difensore d’ufficio, un difensore di fiducia, pagato secondo le tariffe previste dalla legge.
L’obbligazione a pagare una prestazione può essere di mezzi o di risultato:
Gli avvocati sono pagati per le obbligazioni di mezzo e non per quella di risultato: l’avvocato viene quindi pagato anche la causa viene persa.
In iure: davanti al pretore che decide se il caso possa andare davanti al
giudice. Corrisponde alle indagini preliminari, in cui il Gip e il Pm valutano
se rinviare a giudizio l’indagato e farlo quindi diventare imputato.