21 ottobre 2005
vedi pag. 62-64
"percorsi scelti"
LA RETORICA
In una società, come quella romana, in cui tutto avveniva oralmente, saper
parlare era fondamentale.
Per questo i giovani di buona famiglia frequentavano le scuole di retorica,
che insegnavano la tecnica per saper convincere e persuadere e per scrivere e
recitare le orazioni. Gli studenti delle scuole di retorica svolgevano due tipi
di esercizi:
- controversiae: un’orazioni in cui si sostenevano opinioni contrapposte;
- suasoriae: elogi a qualcosa.
L’arte oratoria si divideva in tre gruppi:
- giudiziaria: comprendeva le orazioni recitate in tribunale a favore o
contro qualcuno (ad esempio le Verrine o le Catilinarie di Cicerone);
- deliberativa: erano le orazioni che servivano per convincere
un’assemblea che doveva esprimersi su qualcosa, come il Senato (ad esempio
le Filippiche);
- epidittica: comprendeva le orazioni riguardo argomenti futili e
servivano nei circoli privati.
Cicerone descrive le fasi della stesura di una buona orazione:
- inventio: ricerca degli argomenti;
- dispositio: scelta della sistemazione degli argomenti;
- elocutio: scelta delle modalità con cui dire i concetti (lessico, figure
retoriche, domande retoriche);
- memoria: studio a memoria dell’orazione;
- actio: come pronunciare fisicamente l’orazione (atteggiamenti, gesti,
movimenti).
Sempre secondo Cicerone l’orazione era divisa in quattro parti:
- exordium: la parte iniziale del discorso;
- narratio o expositio: esposizione dei fatti;
- argumentatio: argomenti a favore o contro l’accusa;
- peroratio: discorso diretto ai giudici, ai senatori o a in generale a
coloro che devono essere convinti.
Oggi nel sistema anglosassone (common law), ci sono due figure nei tribunali:
- sollicitor: è colui che fa le ricerche e corrisponde allo iuris
consultus;
- barrister: è colui che parla in tribunale e, al contrario del sollicitor,
può parlare in tribunale, superando il recinto (bar).
Nel sistema neolatino (civil law), invece, non ci sono questi due personaggi
distinti. C’è la possibilità di nominare un collegio di difesa che però è
formato da due avvocati con gli stessi compiti e gli stessi ruoli.
Oggi in Italia non c’è più il giudizio secondo equità (tranne nel caso dei
giudici di pace, che però si occupano di cause per un valore non superiore ai
mille euro), ma il giudizio secondo diritto, ovvero applicando la legge.