28 ottobre 2005

LE PENE A ROMA

A Roma i tribunali erano divisi in sezioni. Anche oggi in Italia ci sono le sezioni nel tribunale civile, ma nel campo penale il presidente di un tribunale può affidare il caso anche ad un giudice di un’altra sezione. L’unico limite invalicabile è quello tra il tribunale ordinario e la corte d’Assise,che giudica reati con pena prevista superiore a 24 anni di reclusione.

A Roma fino al 122 a.C. i giudici appartenevano solo alla classe senatoria, mentre tra il 122 e l’81 a.C. furono ammessi anche gli eqiuites. Nell’81 a.C. Silla tolse però il potere giudiziario agli equites, a cui fu ridato dai consoli Pompeo e Crasso nel 70 a.C.

Se una delle due parti non riteneva imparziale il giudice poteva chiederne la sostituzione.

Oggi i reati si dividono in:

Le pene potevano essere:

  1. damnum: multa in denaro, corrisponde all’odierna ammenda;
  2. vincula: arresto, poteva essere di due tipi: domestico (come oggi per piccoli reati di competenza del giudice di pace, come il divieto di uscire nei week-end o l’obbligo di fare opere utili alla collettività) o pubblico (ad esempio il carcere mamertino). Il carcere non era considerato una pena, ma era l’attesa del giudizio o della sentenza. La restrizione della libertà come pena e recupero è un’idea che nasce nell’Illuminismo, dopo l’abolizione della pena di morte da parte degli Stati illuminati;
  3. verbera: percosse, flagellazione;
  4. talio: taglione, vendetta;
  5. ignominia: ricevere una nota di infamia;
  6. morte civile (exilium): essere mandati ad almeno 6oo km di distanza da Roma, di solito su un’isola;
  7. extremum supplicium: pena capitale, decapitazione per i cittadini romani.

Funzione della pena: fino al XVIII secolo ca. era repressiva e consisteva nell’eliminazione del condannato dalla società, dal XVIII secolo ca. in poi è diventata rieducativa, ovvero volta al reinserimento dell’individuo nella società.

Prescrizione del reato: tempo che trascorre tra la commissione del reato e la sentenza.