Ultimissime     

 

3 febbraio 2066

L'EDITTO DI ROTARI

L’Editto di Rotari è una raccolta di leggi longobarde, scritta in latino.

Lo scopo era anche di porre un limite alla faida, la vendetta privata tra le famiglie, e di ribadire la supremazia del re longobardo su tutte le terre longobarde in Italia.

Tra le pene era prevista l’ammenda/multa, che esiste ancora oggi ed è versata allo Stato e non alla vittima, a cui invece spetta il risarcimento.

L’Editto di Rotari era una trascrizione delle consuetudini originarie dei Longobardi. Le leggi romane erano però rispettate e applicate ai cittadini romani, secondo la personalità del diritto. Quando però erano coinvolti un romano e un barbaro prevaleva la legge del barbaro.

Se il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano era una raccolta (e modifica) di leggi già esistenti, l’Editto di Rotari invece conteneva norme che non erano mai state scritte, e quindi nuove. Siccome si trattava di consuetudini, che non possono essere rintracciate nel passato, alcune delle leggi contenute nell’Editto potrebbero essere state inventate ex novo.

L’Editto è scritto in latino, ma vi sono contenute anche alcune parole longobarde, come ad esempio anghargathungi, che indica il rango di una persona.

In tutto l’Editto non si parla mai di commercio, mentre gli unici artigiani citati sono i maestri Comacini.

Nell’Editto di Rotari era prevista l’oblazione.

Oblazione (= commutazione): pagamento per estinguere un reato, si applica solo per i reati lievi. Nel caso di costituzione di parte civile nel processo, l’oblazione estingue il reato penale ma non il risarcimento civile.

Costituzione di parte civile nel processo penale: in ogni processo penale è possibile che la vittima del reato si inserisca con il proprio avvocato per chiedere che il giudice penale condanni l’imputato anche al pagamento in favore della “parte civile” a titolo di risarcimento del danno subito.

Faida: vendetta privata, oggi punita dal codice penale italiano, il quale distingue diversi reati riferiti alle reazioni della vittima di un’azione criminosa. Il reato più semplice è quello definito “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, che si ha quando la parte lesa commette una qualunque azione di vendetta contro l’autore di un precedente reato: la legge impone infatti di rivolgersi sempre alle forze dell’ordine denunciando il torto subito, punendo chi si faccia giustizia da solo. Ma la vendetta scatta solo se intercorre un certo lasso di tempo tra l’azione e la reazione. Se invece non c’è intervallo, il soggetto offeso può evitare la conclusione di un reato in corso reagendo con la legittima difesa. Esiste però il reato di “eccesso di legittima difesa”, quando chi si difende adotta una reazione sproporzionata al torto subito.

 
 "Somis - il nuovo portale"  www.somisweb.net somis@somisweb.net. Il sito è Copyleft: la riproduzione dei materiali presenti in questo sito è libera e incoraggiata, purché siano citati la fonte e gli autori e sia aggiunto il link al sito. Leggi il disclaimer.