Ultimissime     

 

10 marzo 2006

vedi pag. 104 storia

L'IMMUNITÀ

Oggi in Italia i Parlamentari e le più alte cariche dello Stato godono di un’immunità.

I Parlamentari godono dell’immunità parlamentare, in quanto non ha responsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni. Inoltre durante la durata in carica del Parlamentare, devono essere sospesi i processi aperti nei suoi confronti (il tempo della sospensione tuttavia non conta per la prescrizione dei reati). Anche per i reati commessi durante la carica, si possono aprire le indagini, che però devono essere subito sospese fino alla fine della carica, a meno che la Camera a cui il parlamentare appartiene dia l’autorizzazione. La modifica dell’articolo 68 della Costituzione ha permesso l’avvio delle indagini anche nei confronti dei Parlamentari, anche se questi non possono essere sottoposti a perquisizioni né possono essere arrestati fino alla fine della loro carica.

Anche il Presidente della Repubblica gode di un’immunità: durante i sette anni di vigenza in carica non può essere processato, ma può essere messo in stato d’accusa per i reati di Alto Tradimento o Attentato alla Costituzione dal Parlamento in seduta comune e quindi giudicato dalla Corte Costituzionale.

In ogni caso sia i Parlamentari che il Presidente della Repubblica possono essere processati per reati gravi (come l’omicidio) anche se la loro carica non è ancora terminata.

L’immunità serve a impedire ai giudici di interferire con il potere politico dei parlamentari.

Prima della Repubblica, c’erano molte ingerenze tra i vari poteri dello Stato. I titoli nobiliari, i privilegi e le immunità erano dovuti alle differenze di classi sociali. Uno degli obiettivi della Rivoluzione Francese fu infatti anche quello di abbattere i privilegi e di separare i poteri.

Il termine “immunità” viene dal latino, ed era il contrario di “munus” = dovere: chi aveva un’immunità era esente da un compito. Ad esempio nell’esercito le alte cariche avevano il privilegio di non dover svolgere incarichi umili (“munera sordida”).

Nel Medioevo indicava delle esenzioni, che in origine avevano un valore positivo, in quanto proteggevano soggetti indifesi (come le abbazie, che non erano difese da soldati) da doveri che potevano essere pretesi in modo aggressivo. C’erano tre tipi d’immunità:

  • introitus: possibilità di vietare ad altri l’ingresso nel proprio territorio;
  • exatio: esenzione dal pagamento delle tasse;
  • districtio: possibilità di amministrare autonomamente la giustizia.

In seguito le immunità divennero un privilegio, elemento di distinzione e prepotenza.

Originariamente concessa ad personam, successivamente l’immunità divenne istituzionale ed ereditaria.

Devolution: aumento dei poteri periferici, ovvero trasferimento di alcuni poteri dallo Stato alle regioni. L’articolo 117 della Costituzione, modificato per referendum popolare, contiene un elenco di competenze delle regioni, sempre sotto il controllo dello Stato.

Csm (Consiglio Superiore della Magistratura): organo di autogoverno e autodisciplina presieduto dal Presidente della Repubblica che sottrae i giudici dal potere disciplinare del ministro di Grazia e Giustizia, per separare ed equilibrare i poteri dello Stato.

Persona giuridica: insieme di persone che creano un soggetto nuovo, dotato di autonomia patrimoniale perfetta.

 
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