20 febbraio 2005 vedi pag. 50 LE RELAZIONI GIURIDICHE IL RAPPORTO GIURIDICO vedi pag. 52 Rapporto giuridico (o giuridicamente rilevante): qualsiasi relazione tra due o più parti prevista e regolata dal diritto. Rapporto giuridicamente irrilevante: qualsiasi relazione tra due o più parti non prevista o regolata dal diritto. Soggetto attivo: titolare del diritto che può far valere la pretesa. Soggetto passivo: colui che è gravato dal dovere o dall’obbligo di osservare il comportamento prescritto dalla norma giuridica. Oggetto: il bene o la prestazione cui si riferisce il rapporto stesso. Contenuto: la protezione riconosciuta dalla norma giuridica agli interessi dei soggetti coinvolti nel rapporto. LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE vedi pag. 53 Diritto soggettivo: conferisce al titolare del diritto stesso il potere di agire per salvaguardare il proprio interesse tutelato direttamente da una norma giuridica. Diritti soggettivi pubblici: esercitati dal titolare nei confronti dello Stato o di un ente pubblico (diritti di libertà, civili, politici, economici, etico-sociali). Diritti soggettivi privati: esercitati dal titolare nei confronti di altri soggetti privati (diritti della personalità, di famiglia, di proprietà, di credito). Diritti non patrimoniali: riguardano la sfera morale (diritti della personalità, che si riferiscono all’individuo e costituiscono il fondamento della personalità umana; diritti di famiglia, relativi alla persona come membro di una comunità famigliare). Diritti patrimoniali: interessano la sfera economica (diritti reali, conferiscono al soggetto un potere immediato e diretto su una cosa; diritti di credito o di obbligazione, che attribuiscono al titolare la pretesa che il soggetto passivo esegua una determinata prestazione). Diritti assoluti: diritti che il titolare può far valere nei confronti di tutti. Diritti relativi: diritti che il titolare può far valere solo nei confronti di uno o più soggetti determinati. Diritti soggettivi trasmissibili: quei momenti che possono essere trasferiti in qualunque momento dal titolare a un’altra persona. Diritti soggettivi intrasmissibili: diritti strettamente legati al titolare che nascono e si estinguono con lui. Non possono essere ceduti per nessun motivo. Interesse legittimo: pretesa di un soggetto che la pubblica amministrazione con cui ha delle relazioni giuridiche operi nel rispetto delle norme giuridiche. La pubblica amministrazione è tenuta ad osservare l’interesse del singolo (interesse legittimo) solo se coincide con quello della collettività (pubblico). Potestà: insieme di poteri-doveri che una norma conferisce ad un soggetto non nel suo interesse, ma a protezione e tutela di un altro soggetto. LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE vedi pag. 56 Dovere: comportamento che deve essere osservato nei confronti del titolare di un diritto soggettivo assoluto. Obbligo: comportamento che deve essere osservato nei confronti del titolare di un diritto soggettivo relativo Soggezione: condizione cui è sottoposto il soggetto passivo della potestà in seguito all’esercizio della stessa da parte del soggetto attivo. Onere: adempimento che deve essere assolto dal titolare di un diritto soggettivo per esercitare il diritto stesso. LE PERSONE FISICHE vedi pag. 58 Capacità giuridica: idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti ed obblighi giuridici. Capacità di agire: idoneità di un soggetto a compiere personalmente un’attività giuridica. Si basa sulla capacità giuridica, su quella di intendere e di volere e sull’età. Incapaci assoluti: non possono effettuare alcun atto giuridico valido e hanno bisogno di un tutore che li rappresenti e agisca in loro nome e per loro conto. Sono il minore di età, che è sostituito dai genitori o dal tutore, l’interdetto giudiziale, persona in una abituale situazione di infermità mentale, e l’interdetto legale, che ha commesso un reato abbastanza grave per cui gli è stata limitata la capacità di agire; egli non può compiere atti di natura patrimoniale ma può compiere alcuni atti personali. Incapaci relativi: soggetti parzialmente incapaci che possono compiere atti di ordinaria amministrazione ma non atti di straordinaria amministrazione, in cui sono assistiti da un curatore. Sono il minore emancipato e l’inabilitato. Il primo ha già compiuto sedici anni e viene autorizzato dal tribunale dei minori a contrarre matrimonio ed è assistito per la straordinaria amministrazione dal curatore, il genitore o il coniuge maggiorenne. Il secondo è un soggetto affetto da un’infermità non tanto grave da giustificare l’interdizione. Residenza: luogo in cui un individuo vive abitualmente. Domicilio: luogo in cui una persona ha la sede principale dei suoi affari e interessi. Dimora: luogo in cui una persona si trova temporaneamente. |
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